ANPAL: "Fondo Nuove Competenze"

(fin-2013)

ANPAL: “Fondo Nuove Competenze”

Descrizione e Obiettivi

Il Fondo Nuove Competenze, di cui all’art.88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, interviene per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Spese ammissibili

Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021 e devono contenere l’indicazione di:

  • progetti formativi con descrizione dei fabbisogni di nuove competenze utili ai progetti di sviluppo aziendale espressi in modo tale da trovare un riscontro nel repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni e più in generale nell’Atlante del lavoro tenuto da Inapp e nel Quadro Europeo delle Qualifiche (da EQF 3/4 in su);
  • numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • numero di ore di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze e onere che deve sostenere l’azienda;
  • nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, è individuato in 250 ore. Le attività̀ di sviluppo delle competenze devono partire dopo l’approvazione dell’accordo e del progetto formativo da parte di ANPAL e si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL.

Il predetto termine è elevato a 120 giorni nel caso di accesso ai Fondi Paritetici Interprofessionali.

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituiti Tecnici Superiori (I.T.S), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione, la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall’accordo.

    Entità del contributo

    L’ANPAL determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali (escluse mensilità aggiuntive e TFR). L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche: anticipazione del 70% e saldo. Per le ore di formazione, il lavoratore ha diritto alla retribuzione diretta da parte del datore di lavoro. Tale costo verrà rimborsato dal Fondo Nuove Competenze.

    Quando partecipare

    E’ possibile presentare domanda fino al 30 giugno 2021.

    Chi può partecipare

    Possono avvalersi degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato (imprese, professionisti o associazioni), indipendentemente dalla dimensione, che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

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